Superbonus 110%

20 Agosto 2020 Magazine
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Superbonus 110%

Come si può leggere nella guida che il Governo ha pubblicato in merito a tale misura, l’agevolazione fiscale per gli interventi di ristrutturazione più attesa dell’anno permette di detrarre dall’IRPEF appunto il 110% delle spese sostenute per miglioramenti energetici degli edifici entro certi limiti di spesa. Con l’obiettivo di migliorare l’isolamento, il fabbisogno energetico e la resistenza ai terremoti degli edifici, il Superbonus è un’aggiunta alle detrazioni Eco e Sismabonus già attive da qualche anno e vale per le spese sostenute tra il 1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021. La novità più attesa e confermata dalla guida governativa sul Superbonus 110% è che consente di ricevere direttamente uno sconto in fattura da chi realizza l’intervento, proprio come fa Astea Energia Gruppo SGR, senza dover più aspettare 5 o 10 anni. Oltre a poter essere ceduto immediatamente ad Astea Energia, per ottenere una corrispondente riduzione immediata dell’importo della fattura, lo sconto può essere usato per ridurre eventuali debiti fiscali.

Rientrano nel Superbonus gli interventi “trainanti”

Per trainanti si intendono quegli interventi di ristrutturazione che permettono l’accesso al bonus -da soli-, da non confondere con quelli che potranno rientrare solo se realizzati insieme ai primi (cioè elencati nell’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 se garantiscono il miglioramento di due classi energetiche oppure, in caso di impossibilità della prima opzione, di una classe, e cioè: l’installazione di pannelli solari o la sostituzione degli infissi, e l’installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici).

Gli interventi trainanti sono:

  • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari
  • Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
  • Il “cappotto termico”, se riguarda almeno il 25 per cento della superficie che disperde calore

Chi  può usufruirne

  • persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni)
  • condomìni
  • gli istituti autonomi case popolari
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa
  • le organizzazioni non lucrative di utilità sociale
  • le associazioni e società sportive dilettantistiche

Non è necessario essere proprietari dell’immobile e non ci sono distinzioni tra prime e seconde case. Sono esclusi solo gli immobili che rientrano nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).

Vuoi più informazioni?
chiama il numero Verde:
800 99 26 27

Oppure prenota un appuntamento, ti richiameremo noi.


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